[1]fiscali

[2]1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale di ogni natura, ad eccezione:

  • a)delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi;
  • b)delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprieta' situati sul territorio dello Stato di residenza con riserva delle disposizioni dell'articolo 26;
  • c)delle tasse, imposte ed altri diritti di successione e trasferimento di beni percepiti dallo Stato di residenza, con riserva delle disposizioni della lettera b) dell'articolo 41;
  • d)delle imposte e tasse sui redditi di ogni natura ricavati nello Stato di residenza ad eccezione dei redditi realizzati per le loro attivita' ufficiali;
  • e)dei diritti di registro, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo, con riserva delle disposizioni dell'articolo 26. 2. I membri del personale di servizio dell'ufficio consolare, cittadini dello Stato d'invio, sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono in ragione dei loro servizi. 3. I membri dell'ufficio consolare che impiegano personale il cui trattamento o i cui salari non sono esenti dall'imposta sull'entrata nello Stato di residenza devono rispettare gli obblighi che le leggi e i regolamenti di detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di riscossione della detta imposta sull'entrata.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art39 · fonte su Normattiva