[1]e termine delle immunita' e dei privilegi
[2]1. I membri dell'ufficio consolare beneficiano delle immunita' e dei privilegi previsti nella presente Convenzione dal momento in cui passano la frontiera dello Stato di residenza per occupare il loro posto o dal momento della loro nomina in funzione, se si trovano gia' su questo territorio. 2. I membri di famiglia delle persone menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo beneficiano dei privilegi previsti dalla presente Convenzione nella seguente misura:
- a)dal momento in cui i membri dell'ufficio consolare incominciano a godere delle immunita' e dei privilegi conformemente al paragrafo 1;
- b)dal momento in cui passano la frontiera dello Stato di residenza, se sono entrati in tale territorio dopo la data prevista alla lettera a);
- c)dal momento in cui sono diventati membri di famiglia del membro dell'ufficio consolare se hanno ottenuto questa qualita' dopo il momento previsto alla lettera b). 3. Allorche' l'attivita' di un membro dell'ufficio consolare termina, le immunita' ed i privilegi accordatigli, come pure i privilegi dei membri della sua famiglia, cessano nel momento in cui abbandona il territorio dello Stato di residenza o nel momento in cui scade un termine ragionevole accordato a questo scopo. Le immunita' ed i privilegi degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio, che sono cittadini dello Stato di residenza o cittadini dello Stato d'invio ed hanno residenza nello Stato di residenza, cessano una volta perduta la loro qualita' ufficiale. 4. I privilegi accordati ai membri di famiglia cessano pure dal momento in cui questi non fanno piu' parte della famiglia del membro dell'ufficio consolare. Tuttavia, se queste persone dichiarano di aver intenzione di abbandonare il territorio dello Stato di residenza in un termine ragionevole, i privilegi sussistono fino a quella data. 5. In caso di decesso di un membro dell'ufficio consolare, i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi che sono riconosciuti dalla presente Convenzione, fino all'abbandono del territorio dello Stato di residenza o allo scadere di un termine ragionevole accordato a questo scopo.
Testo vigente dal 6 ottobre 1971
