delle funzioni consolari da parte degli agenti diplomatici 1. L'esercizio delle funzioni consolari da parte degli agenti diplomatici non lede le loro immunita' e i loro privilegi diplomatici. Quanto qui previsto si applica anche nel caso della nomina di un agente diplomatico in qualita' di gerente ad interim dell'ufficio consolare. 2. I nomi degli agenti diplomatici che esercitano funzioni consolari verranno comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza.
Testo vigente dal 6 ottobre 1971
