1. I membri dell'ufficio consolare cittadini o residenti permanenti dello Stato ricevente, nonche' i membri della loro famiglia non beneficiano dei privilegi ed immunita' di cui agli articoli 49, 50 e 51 della Convenzione di Vienna. 2. Non beneficiano parimenti di tali privilegi e immunita' i membri della famiglia del membro dell'ufficio consolare se sono cittadini o residenti permanenti dello Stato ricevente.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
