[1]e cittadinanza dei membri dell'ufficio consolare

[2]1. Lo Stato d'invio stabilisce il numero dei membri dell'ufficio consolare in relazione al volume del lavoro ed alle necessita' di un normale svolgimento delle attivita' dello stesso ufficio. Lo Stato di residenza potra' tuttavia chiedere che l'effettivo di cui sopra venga contenuto nei limiti che esso considera ragionevoli e normali tenuto conto delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e delle effettive necessita' dell'ufficio consolare. 2. I funzionari consolari devono essere cittadini dello Stato d'invio i quali non abbiano residenza nel territorio dello Stato di residenza e non siano inviati in tale Stato con altre mansioni. I membri dell'ufficio consolare non possono esercitare il commercio o una professione nel territorio dello Stato di residenza. 3. Nei loro rapporti reciproci le Parti contraenti non faranno uso di consoli onorari. 4. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare possono essere solo cittadini dello Stato d'invio o dello Stato di residenza. 5. Il nome, il cognome ed il rango dei funzionari consolari, escluso il Capo dell'ufficio consolare, nonche' il nome ed il cognome degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio dell'ufficio consolare saranno previamente comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. 6. Lo Stato di residenza rilascia a ciascun funzionario consolare un documento che attesta la sua qualita'.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art7 · fonte su Normattiva