[1]delle funzioni di un membro dell'ufficio consolare

[2]1. Le funzioni di un membro dell'ufficio consolare hanno fine in particolare per:

  • a)la notifica dello Stato d'invio, allo Stato di residenza che le sue funzioni sono terminate;
  • b)il ritiro dell'exequatur;
  • c)la notifica allo Stato d'invio che lo Stato di residenza ha cessato di considerare la persona in questione come membro del personale consolare. 2. Lo Stato di residenza puo' in qualsiasi momento rendere noto allo Stato d'invio che un funzionario consolare e' persona non grata o che un impiegato consolare o un membro del personale di servizio non sono accettabili. In tal caso, lo Stato d'invio richiamera' il funzionario consolare e porra' fine all'attivita' dell'impiegato consolare o del membro del personale di servizio dell'ufficio consolare. 3. Se entro un termine ragionevole, lo Stato d'invio non da' seguito a quanto gli e' stato notificato, lo Stato di residenza potra', secondo il caso, ritirare l'exequatur del Capo dell'ufficio consolare, oppure notificare allo Stato d'invio per via diplomatica la decisione presa di non considerare piu' la persona come funzionario consolare, impiegato consolare o membro del personale di servizio dell'ufficio consolare. 4. Nelle situazioni menzionate ai paragrafi 2 e 3 lo Stato di residenza non e' obbligato ad informare lo Stato d'invio dei motivi della decisione presa.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art8 · fonte su Normattiva