[1]ad interim
[2]1. Nel caso in cui il Capo dell'ufficio consolare si trovi nella impossibilita' di adempiere alle proprie funzioni, o se l'ufficio e' vacante, la direzione dell'ufficio consolare puo' essere temporaneamente affidata ad un funzionario consolare facente parte dello stesso ufficio consolare, di un altro ufficio consolare dello Stato, d'invio situato nel territorio dello Stato di residenza, oppure ad un agente diplomatico facente parte della Missione Diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza. 2. Il nome e il cognome della persona designata in qualita' di gerente ad interim verranno previamente comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. 3. Il gerente ad interim usufruira' dei diritti, delle immunita' e dei privilegi accordati al Capo dell'ufficio consolare dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 6 ottobre 1971
