[1]ad interim

[2]1. Nel caso in cui il Capo dell'ufficio consolare si trovi nella impossibilita' di adempiere alle proprie funzioni, o se l'ufficio e' vacante, la direzione dell'ufficio consolare puo' essere temporaneamente affidata ad un funzionario consolare facente parte dello stesso ufficio consolare, di un altro ufficio consolare dello Stato, d'invio situato nel territorio dello Stato di residenza, oppure ad un agente diplomatico facente parte della Missione Diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza. 2. Il nome e il cognome della persona designata in qualita' di gerente ad interim verranno previamente comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. 3. Il gerente ad interim usufruira' dei diritti, delle immunita' e dei privilegi accordati al Capo dell'ufficio consolare dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art6 · fonte su Normattiva