ARTICOLO XII 1. Le Parti istituiranno un Consiglio Italo-Venezuelana per la Cooperazione Economica, Industriale, Finanziaria, del settore delle Infrastrutture ed allo Sviluppo. Il Consiglio, sara' sotto la presidenza, per la Parte italiana del Ministro degli Affari Esteri, per la Parte venezuelana di un Membro di Governo all'uopo designato, o di rappresentanti da loro delegati. 2. Una volta che il Consiglio sara' istituito, si riunira' possibilmente una volta l'anno o quando se ne presenti la necessita'; esso provvedera' a definire un proprio regolamento di funzionamento. 3. Il Consiglio Italo-Venezuelano per la Cooperazione Economica, Industriale, Finanziaria, del settore delle Infrastrutture ed allo Sviluppo avra', in particolare, il compito di indicare le priorita' da seguire, di proporre i progetti che dovranno essere realizzati e di indicare gli strumenti finanziari da utilizzare per la realizzazione degli stessi, oltre che le funzioni generali di stimolo e coordinamento delle iniziative di cooperazione tra i due Paesi.
Testo vigente dal 22 gennaio 2004
