fini del presente titolo, nessuna disposizione dell'accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra in base ad una specifica disposizione dell'accordo.

Testo vigente dal 1 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80~art56 · fonte su Normattiva