[1]ARTICOLO IV RICHIESTE

[2](1) Le richieste devono essere fatte per iscritto. Nei casi di urgenza, le richieste possono essere trasmesse per fax o via Interpol, senza pregiudizio per il diritto, della Parte richiesta, di avere l'originale della richiesta. (2) Le richieste di assistenza devono, contenere: (a) il nome dell'autorita' per conto della quale la richiesta e' avanzata; (b) l'indicazione degli scopi della richiesta e della natura dell'assistenza; (c) se possibile, informazioni utili all'identificazione o alla localizzazione di persone ai fini dell'esecuzione della richiesta; (d) l'indicazione della natura delle indagini, del procedimento e del reato o della questione di natura penale; (e) un sommario dei fatti del procedimento e delle disposizioni di legge; (f) ogni eventuale requisito di riservatezza; (g) il dettaglio di eventuali procedure particolari che la Parte richiedente desideri vengano seguite; (h) particolari circa il termine entro il quale la richiesta deve essere eseguita; (3) La Parte richiesta fa quanto e' in suo potere per preservare il carattere di riservatezza della richiesta e del suo contenuto, salvo quando la Parte richiedente consenta contrario. (4) La richiesta e tutti i documenti a sostegno della stessa devono essere accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale della Parte richiesta, a meno che la stessa Parte richiesta non dispensi l'altra Parte di tale onere.

Testo vigente dal 7 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;80~accordo-artiv · fonte su Normattiva