[1]Richieste di assistenza

[2](1) La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avra' luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorita' competente. (2) Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni. (3) La richiesta di assistenza formulata o confermata ai sensi del n. 2 di questo articolo dovra' essere firmata dal responsabile dell'organismo richiedente o dal suo sostituto e convalidata con timbro dell'ente richiedente. (4) Tutte le richieste di assistenza dovranno contenere: (a) il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte a cui e' stata presentata la richiesta di assistenza; (b) informazioni dettagliate sul caso; (c) lo scopo e il motivo della richiesta; (d) una descrizione dell'assistenza richiesta; (e) qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta. (5) La cooperazione puo' anche essere effettuata attraverso i consueti canali Interpol.

Testo vigente dal 3 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2016-12-21;246~accordo-art5 · fonte su Normattiva