[1]ARTICOLO XV IMMUNITA'

[2](1) La persona che acconsente al trasferimento a norma dell'articolo XIII o XIV non puo' essere perseguita, detenuta o assoggettata a restrizioni della liberta' personale nella Parte richiedente per reati commessi prima di avere lasciato la Parte richiesta, ne' puo' essere soggetta ad azioni civili alle quali non potrebbe essere soggetta se non si trovasse nella Parte richiedente. (2) Il paragrafo (1) non si applica se la persona, essendo stata libera di farlo, non ha lasciato la Parte richiedente entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto comunicazione che la sua presenza non era piu' necessaria o se, dopo avere lasciato la Parte richiedente, vi ha fatto ritorno. (3) La persona che acconsente ad essere interrogata a norma dell'articolo XIII o XIV non puo' essere perseguita sulla base della sua deposizione, salvo che per falso giuramento o per altro reato assimilabile secondo la legge della Parte richiedente, alla falsa testimonianza. (4) La persona che acconsente al trasferimento a norma dell'articolo XIII o XIV non ha l'obbligo di deporre in procedimenti diversi da quello al quale si riferisce la richiesta.

Testo vigente dal 7 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;80~accordo-artxv · fonte su Normattiva