[1]ARTICOLO XVI PERQUISIZIONI E SEQUESTRI

[2](1) La Parte richiesta da' esecuzione alle richieste, della Parte richiedente, di perquisizione, sequestro e consegna di qualsiasi cosa che: (a) vi siano ragionevoli motivi per ritenere si trovi nella Parte richiesta: e (b) abbia rilevanza in un procedimento o in una indagine su di un reato per il quale sia prevista una pena detentiva massima non inferiore a due anni secondo la legge della Parte richiedente. (2) La Parte richiesta fornisce tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Parte richiedente in merito all'esito di perquisizioni, ai luoghi dei sequestri, alle circostanze dei sequestri e alla custodia delle cose sequestrate. (3) La Parte richiedente deve osservare tutte le condizioni eventualmente poste dalla Parte richiesta relativamente alle cose sequestrate e consegnate alla Parte richiedente.

Testo vigente dal 7 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;80~accordo-artxvi · fonte su Normattiva