Art. 8 (Convenzione)
[1]- Partecipazione tecnica e artistica
[2]1 L'apporto di ciascun coproduttore deve comportare categoricamente una partecipazione tecnica e artistica effettiva. In linea di massima, e nel rispetto degli obblighi internazionali che legano le Parti contraenti, l'apporto dei coproduttori consistente in personale creativo, tecnico e artistico, nonche' in interpreti e in industrie tecniche, deve essere proporzionale al loro investimento. 2 Con riserva degli obblighi internazionali che legano le Parti contraenti e delle esigenze della sceneggiatura, il personale che compone la squadra addetta alle riprese del film deve provenire dagli Stati contraenti della coproduzione; in linea di massima la postproduzione si effettuera' in uno di questi Stati.
Testo vigente dal 25 novembre 2021
