[1]- Partecipazione tecnica e artistica

[2]1 L'apporto di ciascun coproduttore deve comportare categoricamente una partecipazione tecnica e artistica effettiva. In linea di massima, e nel rispetto degli obblighi internazionali che legano le Parti contraenti, l'apporto dei coproduttori consistente in personale creativo, tecnico e artistico, nonche' in interpreti e in industrie tecniche, deve essere proporzionale al loro investimento. 2 Con riserva degli obblighi internazionali che legano le Parti contraenti e delle esigenze della sceneggiatura, il personale che compone la squadra addetta alle riprese del film deve provenire dagli Stati contraenti della coproduzione; in linea di massima la postproduzione si effettuera' in uno di questi Stati.

Testo vigente dal 25 novembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;169~convenzione-art8 · fonte su Normattiva