Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario italiano nella Repubblica Federale di Germania verra' impiegato un guardiano rimunerato dal Governo della R. F. T.; la nomina, la sostituzione e la rimunerazione dei guardiani avranno luogo di comune accordo tra le Parti. Il Governo della R. F. T. riconosce al Governo italiano il diritto di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e conservazione dei cimiteri e sacrari italiani nella Repubblica Federale di Germania, e di impiegare a tale fine personale italiano.
Testo vigente dal 11 settembre 1957
