Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario italiano nella Repubblica Federale di Germania verra' impiegato un guardiano rimunerato dal Governo della R. F. T.; la nomina, la sostituzione e la rimunerazione dei guardiani avranno luogo di comune accordo tra le Parti. Il Governo della R. F. T. riconosce al Governo italiano il diritto di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e conservazione dei cimiteri e sacrari italiani nella Repubblica Federale di Germania, e di impiegare a tale fine personale italiano.

Testo vigente dal 11 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801~accordo-art18 · fonte del testo