Il Governo della R. F. T. riconosce nella Delegazione italiana del Commissariato generale onoranze caduti in guerra l'Ente ufficialmente incaricato di svolgere le incombenze attinenti ai caduti italiani di cui al presente Accordo. Il delegato sara' considerato addetto all'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Federale. Il Governo della R. F. T. accordera' al predetto Ente ogni possibile facilitazione. Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Ente stesso potra' avvalersi di personale specializzato inviato dalla Italia e installare i locali necessari per la sua attivita'.

Testo vigente dal 11 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801~accordo-art23 · fonte del testo