Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario tedesco in Italia verra' impiegato un guardiano rimunerato dal Governo italiano; la nomina, la sostituzione e la rimunerazione dei guardiani avranno luogo di comune accordo tra le Parti. Il Governo italiano riconosce al Governo della R.F.T. il diritto di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e conservazione dei cimiteri e sacrari tedeschi in Italia, e di impiegare a tale fine personale tedesco.
Testo vigente dal 11 settembre 1957
