Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario tedesco in Italia verra' impiegato un guardiano rimunerato dal Governo italiano; la nomina, la sostituzione e la rimunerazione dei guardiani avranno luogo di comune accordo tra le Parti. Il Governo italiano riconosce al Governo della R.F.T. il diritto di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e conservazione dei cimiteri e sacrari tedeschi in Italia, e di impiegare a tale fine personale tedesco.

Testo vigente dal 11 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801~accordo-art6 · fonte del testo