Il Governo della R. F. T. potra' importare in Italia, in esenzione di dogana e di altre imposte, il materiale (compresi i marmi, pietre grezze e lavorate), gli utensili (compresi gli apparecchi meccanici, quali le macchine per tagliare l'erba ed altri attrezzi) e gli oggetti d'arte, occorrenti per l'esumazione e la riinumazione delle salme, la definitiva sistemazione e la manutenzione dei cimiteri tedeschi. Il Governo italiano accordera' analoghe facilitazioni per la importazione di alberi, piante, semi e bulbi destinati alla cura ed all'abbellimento dei cimiteri tedeschi. In tal caso dovranno essere osservate le disposizioni fito-sanitarie che regolano siffatte importazioni. Le esenzioni previste in questo articolo verranno accordate su richiesta del Governo della R. F. T., inoltrata per le vie diplomatiche.

Testo vigente dal 11 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801~accordo-art7 · fonte del testo