L'istanza deve essere proposta: - in Belgio, al "tribunal de premiere instance" o "rechtbank van eerste aanleg"; - nella Repubblica federale di Germania, al Presidente di una sezione del "Landgericht"; - in Francia, al Presidente del "tribunal de grande instance"; - in Italia, alla corte d'appello; - nel Lussemburgo, al Presidente del "tribunal d'arrondissement"; - nei Paesi Bassi, al Presidente del "Arrondissementsrechtbank". Il giudice territorialmente competente e' determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione. Se tale parte non e' domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza e' determinata dal luogo dell'esecuzione.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art32 · fonte su Normattiva