Se l'istanza viene respinta, l'istante puo' proporre opposizione: - in Belgio, davanti alla "cour d'appel" o "Hof van Beroep"; - nella Repubblica Federale di Germania, davanti allo "Oberlandesgericht"; - in Francia, davanti alla "cour d'appel"; - in Italia, davanti alla corte d'appello; - nel Lussemburgo, davanti alla "Cour superieure de Justice" giudicante in appello in materia civile; - nei Paesi Bassi, davanti alla "Gerechtshof". La parte contro cui l'esecuzione vien fatta valere e' chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 20, secondo e terzo comma, anche se il contumace non e' domiciliato nel territorio di uno degli Stati contraenti.
Testo vigente dal 8 ottobre 1971
