L'istante ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria nello Stato in cui la decisione e' stata resa, gode di tale beneficio nella procedura di cui agli articoli 32 - 35 senza che sia necessario un esame in proposito.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art44 · fonte su Normattiva