• 1)L'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita e' regolata dalle disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 24 della Convenzione relativa alla procedura civile, fatta all'Aja il 1 marzo 1954.
  • 2)Quando la parte che richiede l'ammissione al beneficio della assistenza giudiziaria gratuita non si trova nel paese in cui l'assistenza giudiziaria gratuita dovrebbe essere concessa, essa potra' anche presentare la propria domanda al tribunale che sarebbe competente in base al proprio domicilio o residenza abituale. Tale tribunale trasmettera' la domanda, per la via di cui all'articolo 5 della presente Convenzione, al tribunale competente dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512~art17 · fonte su Normattiva