Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine sono tali nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici.
Testo vigente dal 8 ottobre 1971
Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine sono tali nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici.
Testo vigente dal 8 ottobre 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art51 · fonte su Normattiva