1. Le transazioni concluse davanti le autorita' giudiziarie di una delle due Parti contraenti, competenti ai sensi della presente convenzione, sono riconosciute e dichiarate esecutive sul territorio dell'altra Parte contraente se la transazione ha forza esecutiva nello Stato in cui e' stata conclusa e non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte contraente richiesta. 2. La domanda per far valere una transazione nell'altro Stato deve essere accompagnata da una copia autentica della transazione e da una attestazione dell'autorita' giudiziaria dinanzi alla quale la transazione e' stata conclusa, da cui risulti che la transazione stessa ha l'efficacia di titolo esecutivo. Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4, si applicano.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art18 · fonte su Normattiva