Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee notifichera' agli Stati firmatari:

  • a)il deposito di ogni strumento di ratifica;
  • b)la data di entrata in vigore della presente Convenzione;
  • c)le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 60, secondo comma;
  • d)le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del Protocollo;
  • e)le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del Protocollo.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art64 · fonte su Normattiva