(1) Per l'applicazione degli articoli 9 e 10 del presente Accordo, gli Uffici ivi indicati comunicano direttamente fra di loro. (2) I documenti redatti in lingua italiana, o tedesca, devono essere accompagnati da una traduzione nell'altra lingua, dichiarata conforme dall'ufficio consolare o da un traduttore giurato di uno dei due Stati contraenti. I documenti redatti in lingua diversa da quella italiana, o tedesca, devono essere accompagnati da traduzione nelle due lingue italiana e tedesca, dichiarata conforme secondo le stesse modalita'. Le suddette traduzioni sono esenti da qualsiasi legalizzazione.

Testo vigente dal 9 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;805~art11 · fonte su Normattiva