L'Amministrazione doganale di ogni Stato contraente comunica all'Amministrazione doganale di un altro Stato contraente, di propria iniziativa o a richiesta, sotto forma di relazioni, processi verbali o copie certificate conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispone relative ad operazioni scoperte o progettate che costituiscano o sembrino costituire infrazioni alle leggi doganali di quest'ultimo Stato.
Testo vigente dal 11 ottobre 1971
