Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali sa forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:
- a)la regolarita' dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente, e il regime doganale nel quale te merci sono state eventualmente collocate;
- b)la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della Pane Contraente aditi, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, e il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate;
Testo vigente dal 14 novembre 2002
