Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali sa forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:

  • a)la regolarita' dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente, e il regime doganale nel quale te merci sono state eventualmente collocate;
  • b)la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della Pane Contraente aditi, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, e il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate;

Testo vigente dal 14 novembre 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255~accordo-art7 · fonte su Normattiva