1. La Commissione istruisce i progetti e programmi di azioni che, in applicazione dell'articolo 197 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni o mediante prestiti speciali sulle risorse del Fondo. La Commissione istruisce altresi' le domande di trasferimenti presentate in applicazione della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonche' i progetti e programmi di azioni per cui si puo' ricorrere al sistema speciale di finanziamento in applicazione della terza parte, titolo II, capitolo 3 della convenzione. 2. La Banca istruisce i progetti e programmi di azioni che, in applicazione del suo statuto e dell'articolo 197 della convenzione nonche' delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti sulle sue risorse proprie, con o senza abbuoni, o mediante capitali di rischio. 3. I progetti e programmi di azioni inerenti ai settori industriale, agro-industriale, minerario, turistico, nonche' i progetti e programmi di azioni relativi alla produzione di energia, ai trasporti e alle telecomunicazioni, connessi con tali settori sono presentati alla Banca, che esamina se possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite. 4. Se, durante l'istruzione di un progetto o programma di azioni da parte della Commissione o della Banca, appare che esso non puo' essere finanziato con una delle forme di aiuto gestito dalla Commissione o dalla Banca, l'istituzione in questione trasmette le domande all'altra istituzione, previa informazione dell'eventuale beneficiario.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
