1. Al fine di salvaguardare la necessaria coerenza tra le azioni di cooperazione e di migliorarne la complementarita' con gli aiuti bilaterali degli Stati membri, la Commissione comunica periodicamente e a tempo debito agli Stati membri le schede di identificazione dei progetti da istruire. 2. Dal canto loro, gli Stati membri comunicano a tempo debito alla Commissione il prospetto, periodicamente aggiornato, degli aiuti allo sviluppo che essi hanno concesso o prevedono di concedere. 3. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano i dati di cui dispongono sugli altri aiuti bilaterali, regionali o multilaterali concessi o previsti in favore degli Stati ACP. 4. La Banca informa regolarmente e a titolo riservato i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione nominalmente designati dei progetti a favore degli Stati ACP di cui prevede l'istruzione.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~accordo-art15 · fonte su Normattiva