1. La programmazione prevista all'articolo 215 della convenzione e' assicurata in ciascuno Stato ACP sotto la responsabilita' della Commissione. 2. Ai fini della programmazione, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, in particolare quelli rappresentati sul posto, e in collaborazione con la Banca, procede all'analisi della situazione economica di ciascuno Stato ACP per individuare, tenendo conto delle politiche settoriali perseguite e dei risultati ottenuti con i mezzi predisposti in attuazione di tali politiche, gli ostacoli che si oppongono allo sviluppo e per valutare i nuovi orientamenti ritenuti necessari. Tale analisi verte sui settori in cui la Comunita' e' particolarmente attiva, nonche' su quelli che possono costituire oggetto di un sostegno comunitario, tenuto conto dei rapporti d'interdipendenza tra i vari settori e in base a una valutazione approfondita degli aiuti concessi in passato dalla Comunita' e degli insegnamenti che se ne sono tratti.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
