1. Gli interventi finanziati dalla Comunita' sono attuati dagli Stati ACP e dalla Comunita' in stretta cooperazione e nel rispetto dell'eguaglianza delle parti. 2. Spetta agli Stati ACP:
- a)definire gli obiettivi e le priorita' sui quali si basano i loro programmi indicativi;
- b)scegliere i progetti e programmi che essi decidono di presentare per il finanziamento della Comunita';
- c)preparare e presentare alla Comunita' i fascicoli dei progetti e programmi di azioni;
- d)elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto;
- e)eseguire i progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunita';
- f)gestire e provvedere alla manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica. 3. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunita' congiuntamente:
- a)definire, nell'ambito delle istituzioni congiunte le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica;
- b)adottare i programmi indicativi di aiuto comunitario;
- c)istruire i progetti e programmi di azioni ed esaminare se siano adeguati a obiettivi e priorita' e conformi alle disposizioni della presente convenzione;
- d)prendere le misure di applicazione atte ad assicurare parita' di condizioni per la partecipazione a gare ed appalti;
- e)valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi di azioni condotti a termine o in corso di esecuzione;
- f)accertarsi che l'attuazione dei progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunita' sia conforme alle destinazioni decise ed alle disposizioni della presente convenzione. 4. Spetta alla Comunita' prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e programmi di azioni.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
