1. Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1969 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita' continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 gennaio 1975. Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita' continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla regolamentazione in vigore il 1 marzo 1980. Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita' continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla regolamentazione in vigore il 28 febbraio 1985. 2. Se per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze e' compromessa la soddisfacente realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione puo' presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite all'articolo 19.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
