Qualora un'azione sia finanziata dalla Comunita' tramite un organismo di cooperazione regionale, le condizioni del finanziamento applicabili ai beneficiari finali sono convenute tra la Comunita' e tale organismo, d'intesa con lo Stato o gli Stati ACP interessati.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art110 · fonte su Normattiva