Lo Stato o gli Stati ACP o organismi regionali partecipanti ad un'azione regionale con paesi terzi alle condizioni previste all'articolo 102 possono chiedere alla Comunita' un finanziamento della parte dell'azione di cui sono responsabili o di una parte proporzionale ai vantaggi che essi traggono dall'azione.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art109 · fonte su Normattiva