Lo Stato o gli Stati ACP o organismi regionali partecipanti ad un'azione regionale con paesi terzi alle condizioni previste all'articolo 102 possono chiedere alla Comunita' un finanziamento della parte dell'azione di cui sono responsabili o di una parte proporzionale ai vantaggi che essi traggono dall'azione.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
