La cooperazione sostiene azioni degli Stati ACP riguardanti:

  • a)la salvaguardia e la promozione del loro patrimonio culturale, segnatamente attraverso la creazione di banche di dati culturali nonche' di audioteche per raccogliere le tradizioni orali e valorizzarne i contenuti;
  • b)gli scambi culturali tra Stati ACP in settori altamente rappresentativi delle loro identita' rispettive;
  • c)la preservazione dei monumenti storici e culturali, nonche' la promozione dell'architettura tradizionale.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art127 · fonte su Normattiva