A meno che vi abbia gia' proceduto in applicazione delle precedenti convenzioni ACP-CEE, ciascuna parte contraente trasmette la propria tariffa doganale al Consiglio dei Ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione. Ciascuna parte contraente comunica anche le successive modifiche della propria tariffa man mano che entrano in vigore.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art137 · fonte su Normattiva