1. Entro i dodici mesi successivi alla firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiarono comunica alla Commissione una relazione sull'utilizzazione fatta delle risorse trasferite. Questa relazione contiene tutte le informazioni specificate nel formulario che sara' stabilito di comune accordo secondo le disposizioni dell'articolo 166. 2. Se la relazione di cui al paragrafo 1 non e' comunicata entro i termini previsti oppure se essa suscita osservazioni, la Commissione richiede allo Stato ACP interessato di fornire giustificazioni, lo Stato ACP interessato deve rispondere alla richiesta della Commissione entro un termine di due mesi. 3. Trascorso il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione dopo aver adito il Consiglio dei Ministri ACP-CEE ed aver debitamente informato lo Stato ACP interessato, puo', tre mesi dopo l'espletamento di questa procedura, rinviare l'applicazione della decisione relativa ad un nuovo trasferimento fintantoche' lo Stato ACP interessato non abbia fornito le informazioni richiestegli. Questa decisione e' immediatamente notificata allo Stato ACP interessato.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art171 · fonte su Normattiva