Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale, le parti contraenti convengono di informarsi e di consultarsi a vicenda. Oltre ai casi in cui sono specificamente previste consultazioni agli articoli da 129 a 142, si avviano consultazioni, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, alle condizioni previste dalle norme di procedura di cui all'articolo 9, in particolare nei casi seguenti:

  • 1)se talune parti contraenti intendono prendere misure di natura commerciale che ledano gli interessi di una o piu' altre parti contraenti nell'ambito della presente convenzione, esse devono informarne il Consiglio dei Ministri. Su richiesta delle parti contraenti interessate, si avviano consultazioni per tenere conto dei rispettivi interessi;
  • 2)se, durante il periodo di applicazione della presente convenzione, gli Stati ACP ritengono che i prodotti agricoli di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), che non sono oggetto di un regime speciale, dovrebbero beneficiare di un tale regime, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio dei Ministri;
  • 3)se una parte contraente ritiene che una regolamentazione esistente in un'altra parte contraente, la sua interpretazione, la sua applicazione o l'attuazione delle sue modalita' ostacolino la circolazione delle merci;
  • 4)se la Comunita' o gli Stati membri prendono misure di salvaguardia in conformita' dell'articolo 139, possono essere avviate consultazioni in materia in sede di Consiglio dei Ministri, su richiesta delle parti contraenti interessate, specialmente per assicurare il rispetto dell'articolo 139, paragrafo 3.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art143 · fonte su Normattiva