1. Il sistema si applica ai prodotti enumerati nell'elenco figurante all'articolo 148:

  • a)che sono immessi al consumo nella Comunita', oppure
  • b)introdotti nella Comunita' in regime di perfezionamento attivo per esservi trasformati. 2. Per l'applicazione del sistema si usano i dati statistici seguenti:
  • a)quelli che risultano da un controllo di concordanza delle statistiche della Comunita' e dello Stato ACP, tenuto conto dei valori fob, oppure,
  • b)quelli che si ottengono moltiplicando i valori unitari delle esportazioni dello Stato ACP interessato, quali risultano dalle statistiche di detto Stato ACP, per i quantitativi importati dalla Comunita', quali risultano dalle statistiche comunitarie. 3. Alla presentazione della richiesta di trasferimento per ciascun prodotto, lo Stato ACP richiedente sceglie uno dei due sistemi sopra indicati. 4. Per quanto riguarda il (o i) prodotto per il (i) quale(i) uno Stato ACP beneficia della deroga di cui all'articolo 150, paragrafi 2 e 3, le statistiche di esportazione prese in considerazione sono quelle dello Stato ACP in questione.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art165 · fonte su Normattiva