La mancata ratifica della presente Convenzione da parte di uno Stato associato, alle condizioni contemplate dall'articolo 57, o la denuncia della Convenzione, in conformita' dell'articolo 62, implica per le Parti Contraenti l'obbligo di adeguare l'importo degli aiuti finanziari fissato dagli articoli 16 e 18.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
