1. La Comunita' finanzia azioni a favore delle piccole e medie imprese degli Stati ACP. I modi di finanziamento sono determinati in funzione delle caratteristiche del programma di azione presentato da detti Stati. 2. L'assistenza tecnica della Comunita' contribuisce a rafforzare l'attivita' degli organismi degli Stati ACP che si occupano dello sviluppo delle piccole e medie imprese e ad assicurare la formazione professionale necessaria a dette imprese. 3. I finanziamenti della Comunita' possono prendere la forma di contributi diretti o di contributi globali mediante aiuto rimborsabile o eventualmente non rimborsabile. I contributi globali possono essere accordati: - dalla Banca, con i fondi da essa gestiti, a banche o istituti finanziari a favore delle piccole e medie imprese industriali, agro-industriali o turistiche; - dalla Commissione, con le risorse che gestisce, ad organismi pubblici, enti locali o cooperative che si propongono lo sviluppo dei settori dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e per la costituzione o per il rafforzamento di fondi di garanzia in materia di credito alle piccole e medie imprese. 4. Nel caso di un finanziamento tramite un organismo intermedio, questo e' responsabile della presentazione dei progetti particolari all'interno del programma di azioni precedentemente approvato, nonche' della gestione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione. La modalita' e le condizioni di finanziamento ai beneficiari finali sono adottate di comune accordo fra lo Stato ACP interessato, l'organo competente della Comunita' e l'organismo intermedio. 5. I progetti vengono istruiti dall'organismo finanziario. Esso decide, entro i limiti della propria responsabilita' finanziaria, la concessione dei prestiti finali a condizioni fissate in armonia con quelle applicate ad operazioni di questi tipo nello Stato ACP considerato. 6. Le condizioni di finanziamento accordate dalla Comunita' all'organismo finanziario tengono conto della necessita' che quest'ultimo copra le proprie spese di gestione, i rischi di cambio ed i rischi finanziari, nonche' il costo dell'assistenza tecnica fornita alle imprese o ad altri mutuatari finali.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
