La Comunita' contribuisce allo sforzo di sviluppo degli Stati ACP con un apporto di risorse finanziarie sufficienti ed un'assistenza tecnica appropriata, miranti a rafforzare le capacita' di detti Stati in materia di sviluppo economico, sociale e culturale, autogestito ed integrato, ed a contribuire al miglioramento del tenore di vita ed al benessere delle loro popolazioni. Tale contributo e' effettuato su base prevedibile e regolare. Esso e' accordato alle condizioni piu' liberali possibili per la Comunita'. Esso tiene particolarmente conto della situazione degli Stati ACP meno sviluppati.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art19 · fonte su Normattiva