1. Per il finanziamento degli aiuti previsti agli articoli 203 e 204, nell'ambito del Fondo e' costituita una dotazione speciale di 290 milioni di ECU, di cui 210 milioni di ECU per gli aiuti di cui all'articolo 203 e 80 milioni di ECU per quelli di cui all'articolo 204. 2. In caso di esaurimento, prima della scadenza della presente convenzione, degli stanziamenti previsti per uno degli articoli summenzionati, possono essere effettuati trasferimenti dagli stanziamenti previsti per l'altro articolo. 3. Alla scadenza della presente convenzione, gli stanziamenti non impegnati per gli aiuti d'urgenza e per gli aiuti ai profughi e rimpatriati sono riversati nella massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni che rientrano nel campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, salvo decisione contraria del Consiglio dei Ministri. 4. In caso di esaurimento della dotazione speciale prima della scadenza della presente convenzione, gli Stati ACP e la Comunita' adottano, nell'ambito delle istituzioni congiunte competenti, le misure appropriate per far fronte alle situazioni di cui agli articoli 203 e 204.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
