1. Il Comitato degli Ambasciatori e' composto, da un lato, dal Rappresentante Permanente di ogni Stato membro presso le Comunita' europee e da un rappresentante della Commissione e, dall'altra, dal Capo della missione di ciascuno Stato ACP presso le Comunita' europee. 2. Il Comitato degli Ambasciatori assiste il Consiglio dei Ministri nello svolgimento delle sue funzioni ed esegue i mandati conferitigli dal Consiglio. Esso segue l'applicazione della presente convenzione ed i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in essa definiti.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art24 · fonte su Normattiva