1. Il Consiglio dei Ministri e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee, e, dall'altro, da un membro del governo di ciascuno Stato ACP. 2. Le funzioni del Consiglio dei Ministri sono le seguenti:
- a)definire i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'attuazione della presente convenzione, in particolare quando si tratti di contribuire alla soluzione di problemi fondamentali dello sviluppo solidale delle parti contraenti;
- b)prendere qualsiasi decisione di carattere politico per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione;
- c)prendere decisioni nei settori specifici contemplati dalla presente convenzione;
- d)provvedere al funzionamento efficace dei meccanismi di consultazione previsti dalla presente convenzione;
- e)occuparsi dei problemi d'interpretazione eventualmente posti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
- f)risolvere i problemi di procedura o relativi alle modalita' d'applicazione della presente convenzione;
- g)esaminare, a richiesta d'una delle parti contraenti, qualsiasi problema che possa direttamente ostacolare o favorire l'attuazione effettiva ed efficace della presente convenzione o qualsiasi altro problema che possa ostacolare il conseguimento dei suoi obiettivi;
- h)prendere tutte le disposizioni per stabilire costanti contatti tra gli ambienti economici e sociali della Comunita' e degli Stati ACP e organizzare consultazioni regolari con i loro rappresentanti su temi di interesse reciproco, data l'importanza, riconosciuta dalle parti contraenti, che riveste l'instaurazione di un vero dialogo tra tali ambienti e l'ottenimento del loro contributo allo sforzo di cooperazione e sviluppo.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
