1. Il Consiglio dei Ministri e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee, e, dall'altro, da un membro del governo di ciascuno Stato ACP. 2. Le funzioni del Consiglio dei Ministri sono le seguenti:

  • a)definire i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'attuazione della presente convenzione, in particolare quando si tratti di contribuire alla soluzione di problemi fondamentali dello sviluppo solidale delle parti contraenti;
  • b)prendere qualsiasi decisione di carattere politico per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione;
  • c)prendere decisioni nei settori specifici contemplati dalla presente convenzione;
  • d)provvedere al funzionamento efficace dei meccanismi di consultazione previsti dalla presente convenzione;
  • e)occuparsi dei problemi d'interpretazione eventualmente posti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
  • f)risolvere i problemi di procedura o relativi alle modalita' d'applicazione della presente convenzione;
  • g)esaminare, a richiesta d'una delle parti contraenti, qualsiasi problema che possa direttamente ostacolare o favorire l'attuazione effettiva ed efficace della presente convenzione o qualsiasi altro problema che possa ostacolare il conseguimento dei suoi obiettivi;
  • h)prendere tutte le disposizioni per stabilire costanti contatti tra gli ambienti economici e sociali della Comunita' e degli Stati ACP e organizzare consultazioni regolari con i loro rappresentanti su temi di interesse reciproco, data l'importanza, riconosciuta dalle parti contraenti, che riveste l'instaurazione di un vero dialogo tra tali ambienti e l'ottenimento del loro contributo allo sforzo di cooperazione e sviluppo.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art23 · fonte su Normattiva