Le parti contraenti riconoscono l'importanza degli investimenti privati per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo e, in questo contesto, la necessita' di prendere le misure idonee a promuovere tali investimenti. A questo proposito le parti contraenti convengono congiuntamente e solidalmente di:

  • a)attuare misure atte ad incoraggiare gli operatori economici e privati, che si conformano agli obiettivi e alle priorita' della cooperazione allo sviluppo nonche' alle leggi e ai regolamenti appropriati dei loro rispettivi Stati, a partecipare ai loro sforzi di sviluppo;
  • b)concedere un trattamento giusto ed equo a tali investitori, nonche' promuovere e creare condizioni chiare e stabili che favoriscano la partecipazione di tali investitori;
  • c)mantenere un clima d'investimento prevedibile e sicuro, anche attraverso la disponibilita' a negoziare accordi atti a migliorare tale clima e, in questo modo, contribuire alla tutela dei loro reciproci interessi;
  • d)promuovere una cooperazione effettiva tra i loro rispettivi operatori economici.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art240 · fonte su Normattiva