1. Tenuto conto del legame esistente tra le decisioni d'investimento, la capacita' degli Stati ACP di produrre adeguati proventi d'esportazione per favorire detti investimenti e la capacita' di sostenere effettivamente gli investimenti esistenti e i nuovi investimenti, la Comunita' prende l'iniziativa di esplorare le possibilita' e i mezzi per procurare, nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica:

  • a)linee di credito destinate al finanziamento delle importazioni di prodotti intermedi necessari alle industrie di esportazione di uno Stato ACP richiedente;
  • b)un sostegno appropriato ed effettivo per la promozione delle esportazioni. 2. Tenuto conto del ruolo degli istituti nazionali di finanziamento dello sviluppo come intermediari per attirare i flussi di capitali privati per la cooperazione allo sviluppo, le parti contraenti convengono, nell'ambito della cooperazione finanziaria e tecnica, di incoraggiare lo stabilimento o il rafforzamento:
  • a)di istituti di finanziamento nazionali o regionali per il finanziamento delle esportazioni e la garanzia dei crediti d'esportazione;
  • b)di meccanismi regionali di pagamento, che possono agevolare gli scambi commerciali tra gli Stati ACP.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art242 · fonte su Normattiva