Particolare attenzione e' prestata agli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari, secondo le esigenze e i problemi specifici di ciascuno di questi tre gruppi di paesi, affinche' essi possano trarre pienamente profitto dalle possibilita' offerte dalla presente convenzione. In questa prospettiva, i seguenti articoli prevedono disposizioni specifiche ed adeguamenti delle disposizioni generali applicabili a tutti gli Stati ACP e precisano, nei vari settori, le deroghe a dette disposizioni.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
