[1]1. Nel quadro della presente convenzione, viene riservato un particolare trattamento agli Stati ACP meno sviluppati e sono previsti provvedimenti speciali per gli Stati ACP senza sbocco sul mare ed insulari perche' possano superare le difficolta' e gli ostacoli specifici risultanti rispettivamente dalla natura delle loro necessita' e dalla loro situazione geografica e trarre pienamente profitto dalle possibilita' offerte dalla presente convenzione. 2. Le disposizioni specifiche stabilite in applicazione del presente titolo a favore degli Stati ACP meno sviluppati e degli Stati ACP senza sbocco sul mare ed insulari sono riportate negli articoli: 15, 21, 46, 47, 53, 82, 90, 93, 106, 107, 112, 125, 129, 133, 135, 139, 141, 145, 152 e 153 e nell'articolo 30 del protocollo n° 1. 3. A seconda delle loro necessita' e caratteristiche, beneficiano dei provvedimenti speciali previsti dal presente articolo gli Stati ACP che figurano nei seguenti tre elenchi:

  • a)Stati ACP meno sviluppati Benin Botswana Burundi Capo Verde Repubblica centrafricana Comore Gibuti Dominica Etiopia Gambia Guinea Guinea Bissau Grenada Alto Volta Saint Lucia Lesotho Malawi Mali Mauritania Niger Uganda Ruanda Salomone Samoa occidentale Sao Tome' e Principe Seicelle Sierra Leone Somalia Sudan Swaziland Tanzania Ciad Togo Tonga Tuvalu
  • b)Stati ACP senza sbocco sul mare Botswana Burundi Repubblica centrafricana Alto Volta Lesotho Malawi Mali Niger Uganda Ruanda Swaziland Ciad Zambia
  • c)Stati ACP insulari Bahama Barbados Capo Verde Comore Dominica Figi Grenada Giamaica Saint Lucia Madagascar Maurizio Papua Nuova Guinea Salomone Samoa occidentale Sao Tome' e Principe Seicelle Tonga Trinidad e Tobago Tuvalu

[2]4. Gli elenchi degli Stati ACP citati al paragrafo 3 possono essere modificati con decisione del Consiglio dei Ministri: - qualora un paese terzo che si trovi in una situazione comparabile acceda alla presente convenzione; - qualora la situazione economica di uno degli Stati si modifichi in maniera significativa e durevole o in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno sviluppati, oppure in modo da non giustificare piu' una tale inclusione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art155 · fonte su Normattiva